GENINI IMPIANTI è in grado di affiancarvi nella procedura di una diagnosi energetica mettendovi a disposizione la propria professionalità.

La diagnosi energetica è la fase principale per la definizione e programmazione degli interventi di efficienza energetica, è una procedura sistematica rivolta a:

• fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un’attività o impianto industriale, o di servizi pubblici o privati
• individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici
• riferire in merito ai risultati

La diagnosi è programmata secondo i seguenti tre passi , da eseguirsi in ordine successivo:

• razionalizzazione dei flussi energetici
• individuazione di tecnologie energeticamente efficienti
• recupero delle energie disperse

Il D.Lgs. 102/2014 di attuazione della Direttiva Europea sull’efficienza energetica 2012/27/UE:

• impone alle grandi imprese (# addetti>250 e/o fatturato>50MIO€ e/o bilancio annuo>43MIO€) l’obbligo di eseguire una diagnosi energetica, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale, svolta da esperti qualificati (Esco, EGE), tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alle norme UNI CEI EN ISO 50001:2011 

• impone alle imprese a forte consumo di energia (consumo>2,4GWh EE e costo energia >2% del fatturato) di eseguire le diagnosi energetiche indipendentemente dalla loro dimensione e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme UNI CEI EN ISO 50001:2011
• le diagnosi energetiche devono essere realizzate secondo i criteri minimi delle Norme Tecniche UNI CEI EN 16247, Parti da 1 a 4 e le Linee Guida ENEA, ed ai “Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese ai sensi dell’art.8 del D.Lgs. 102/2014” del Ministero dello Sviluppo Economico (Maggio 2015). 

• il soggetto responsabile della comunicazione dei risultati delle diagnosi è il Legale rappresentante dell’impresa soggetta all’obbligo